Con il supporto della Regione Lazio
Dai 16 anni in poi
Il collocamento delle persone con disabilità è disciplinato dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” che promuove inserimento e integrazione nel mondo del lavoro attraverso il “collocamento mirato” affidato agli “uffici competenti” individuati dalle regioni.
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#lavoro
Tale Legge si applica:
Come indicato all’articolo 2 per collocamento mirato dei disabili si intende una serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative ai fini dell’inserimento nel posto maggiormente adatto, attraverso: analisi di posti di lavoro; forme di sostegno; azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti; strumenti e relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.
I datori di lavoro, siano essi pubblici o privati, sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie sopraindicate (Articolo 3 - Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva) nella seguente misura:
Gli organismi individuati dalle regioni denominati “uffici competenti”, provvedono, in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, secondo le specifiche competenze loro attribuite, alla programmazione, all'attuazione, alla verifica degli interventi volti a favorire l'inserimento dei soggetti di cui alla legge nonché all'avviamento lavorativo, alla tenuta delle liste, al rilascio delle autorizzazioni, degli esoneri e delle compensazioni territoriali, alla stipula delle convenzioni e all'attuazione del collocamento mirato. Presso gli uffici competenti è istituito un elenco, con unica graduatoria, delle persone che risultano disoccupate.
La Direzione Generale per l'Inclusione e le politiche sociali ha il ruolo poi di curare la predisposizione della relazione biennale al Parlamento sullo stato di attuazione di tale Legge sulla base dei dati che le regioni annualmente, entro il mese di marzo, sono tenute ad inviare al Ministro stesso.
Legge
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