LISTA AUTJOURNEY|Collocamento delle persone con disabilità
Ambito Educativo e Lavorativo

Collocamento delle persone con disabilità

Dai 16 anni in poi

Norme di diritto al lavoro dei disabili legge 68/1999

Il collocamento delle persone con disabilità è disciplinato dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” che promuove inserimento e integrazione nel mondo del lavoro attraverso il “collocamento mirato” affidato agli “uffici competenti” individuati dalle regioni.

#inclusione

#lavoro

A chi è indirizzata

Tale Legge si applica:

  1. Alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti
  2. Alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33%, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti
  3. Alle persone non vedenti o sordomute
  4. Alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con
    minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra

Come indicato all’articolo 2 per collocamento mirato dei disabili si intende una serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative ai fini dell’inserimento nel posto maggiormente adatto, attraverso: analisi di posti di lavoro; forme di sostegno; azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti; strumenti e relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.
I datori di lavoro, siano essi pubblici o privati, sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie sopraindicate (Articolo 3 - Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva) nella seguente misura: 

  1. 7% dei lavoratori occupati con più di 50 dipendenti; 
  2. due lavoratori se da 36 a 50 dipendenti; 
  3. un lavoratore se da 15 a 35 dipendenti.

     

A chi rivolgersi

Gli organismi individuati dalle regioni denominati “uffici competenti”, provvedono, in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, secondo le specifiche competenze loro attribuite, alla programmazione, all'attuazione, alla verifica degli interventi volti a favorire l'inserimento dei soggetti di cui alla legge nonché all'avviamento lavorativo, alla tenuta delle liste, al rilascio delle autorizzazioni, degli esoneri e delle compensazioni territoriali, alla stipula delle convenzioni e all'attuazione del collocamento mirato. Presso gli uffici competenti è istituito un elenco, con unica graduatoria, delle persone che risultano disoccupate.


La Direzione Generale per l'Inclusione e le politiche sociali ha il ruolo poi di curare la predisposizione della relazione biennale al Parlamento sullo stato di attuazione di tale Legge sulla base dei dati che le regioni annualmente, entro il mese di marzo, sono tenute ad inviare al Ministro stesso.
 


Legge 

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