LISTA AUTJOURNEY|Nomina rappresentanti legali
Ambito Socio-Assistenziale

Nomina rappresentanti legali

Al compimento dei 18 anni di età

La nomina dei rappresentati legali del disabile come il tutore, il curatore e l’amministratore di sostegno.

Al compimento dei 18 anni, l’ordinamento italiano prevede la capacità di agire per ciascuna persona; un minorenne con disturbo dello spettro autistico che raggiunge la maggiore età potrebbe però non essere in grado di rispondere a tutte le “aspettative”. Per questo la legge a tutela dei disabili in generale e anche per i soggetti con DSA prevede a loro tutela che siano nominati dei rappresentanti legali con diversi ruoli e funzioni come il tutore, il curatore e l’amministratore di sostegno.
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Motivazioni

Per capacità di agire si intende che la legge concede alla persona maggiorenne il potere di votare, firmare cambiali, comprare immobili, e molto altro. È fondamentale quindi al momento del passaggio decidere che tipo di autonomia è giusto che la persona con autismo abbia, una volta compiuti i 18 anni, in base alle sue effettive capacità proprio per tutelarlo e proteggerlo.  

Come funziona

Se un soggetto maggiorenne è totalmente incapace di intendere e di volere, il nostro ordinamento prevede che debba essere interdetto mentre se vi è una parziale incapacità la persona viene inabilitata con conseguenti nomine di “soggetti - rappresentanti legali” ovvero di persone alle quali la legge conferisce il potere di compiere atti e negozi giuridici in nome e per conto di un altro soggetto (rappresentato). In linea con quanto detto, è possibile la nomina di tre tipologie di figure ossia il tutore, il curatore e l’amministratore di sostegno che hanno l’obbligo di fare un rendiconto annuale sulla situazione personale ed economica del beneficiario al Giudice Tutelare.
La differenza tra interdizione e inabilitazione secondo la normativa

a) Interdizione e nomina tutore - L’Art. 414 del Codice Civile definisce le persone che possono essere interdette come coloro che si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi. L’interdizione è finalizzata a nominare un tutore che si occuperà di ordinaria e straordinaria amministrazione con potere di firma esclusiva (il procedimento può essere promosso anche nell’ultimo anno di minore età e riguarda i casi più gravi). Il tutore non è solo il rappresentante legale e gestore del patrimonio ma è colui che dovrebbe, ex art. 357 c.c., avere cura della persona del tutelato; Il tutore ha quindi anche una rilevante funzione nella cura morale della persona.
b) Inabilitazione e nomina curatore - L’Art. 415 del Codice civile prevede che “Il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione, può essere inabilitato”. L’inabilitato, previa dichiarazione del Tribunale della sua parziale incapacità, diversamente dall’interdetto, può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione mentre deve essere affiancato da un curatore per gli atti di straordinaria amministrazione (autorizzazione del Giudice Tutelare). L’inabilitazione è finalizzata a nominare un curatore che si occuperà solo della straordinaria amministrazione (per esempio vendita di beni immobili, accettazione di eredità, investimenti mobiliari) e in questo caso la sua firma si aggiungerà a quella del beneficiario in determinate tipologie di atti. Il curatore non è quindi il rappresentante legale (può essere disposta d’ufficio o su istanza dei genitori con lo stesso procedimento). Valgono anche per l’inabilitato le stesse considerazioni fatte per l’interdetto ossia il curatore non si occupa solo dell’aspetto patrimoniale ma deve certamente amministrare il patrimonio insieme all’inabilitato in modo oculato accompagnandolo nelle scelte più importanti della vita.
c) Definito in via generale dagli artt. 404 c.c. e seguenti, la figura dell’Amministratore di sostegno nasce con l’idea di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente che siano di più semplice e veloce applicazione rispetto alle comuni pratiche dell’interdizione o dell’inabilitazione. La persona che, per effetto di  un'infermità  ovvero  di  una menomazione fisica o psichica, si trova nella  impossibilità,  anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un Amministratore  di  sostegno  nominato  dal  Giudice Tutelare. Il beneficiario, quindi, ha una limitazione ridotta della propria capacità di agire; ad esempio, l’amministratore di sostegno può occuparsi solo della gestione di denaro investito in titoli o fondi disponendo un limite di utilizzo mensile del conto corrente.
 

A chi rivolgerti

Ufficio del Giudice Tutelare competente per territorio, cioè al magistrato del luogo deve il possibile beneficiario ha la residenza o domicilio.

Cosa serve

Ad attivare gli strumenti legislativi esistenti atti a tutelare ed assicurare l’adeguata protezione della  persona disabile che diventa maggiorenne e non è più sotto la responsabilità genitoriale.

Documentazione rilasciata

Nomina e assegnazione di rappresentati legali dei disabile con DSA.

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